E' in discussione in parlamento un D.lgs per il riconoscimento delle professioni. Quello che particolarmente ci interessa è l'art. 26 che qui pubblichiamo in maniera integrale.
"Tutti per uno uno per tutti!"
"ART. 26
(Piattaforma comune)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione Europea, convoca apposite conferenze di
servizi cui partecipano le autorità competenti di cui all’articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall’autorità competente di cui all’articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono
sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di
attività nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.
2. All’elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti di cui all’articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si
tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro
caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.
3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:
a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata o per scrittura privata registrata presso l’ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce e dei titoli
professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti
organizzativi e l’attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnicoscientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
d) di un sistema di deontologia professionale con possibilità
di sanzioni;
e) della previsione dell’obbligo della formazione permanente;
f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di
condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima.
4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 22. Le
associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, con dec reto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.
5. Se successivamente all’adozione da parte dell’Unione europea le autorità competenti di cui all’articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne
informa il coordinatore di cui all’art. 6 che cura la trasmissione dell’informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso."
Nell'appuntamento del 25 e 26 luglio a Flumeri (AV) sarebbe interessante valutare una proposta che già alcuni mesi fà avanzammo come Comitato RNCD.
Nella sostanza considerato che questa è un pò una norma quadro che impone una serie di requisiti in particolare sulla formazione anche per le associazioni di volontariato, spingendole verso un'aggregazione nazionale per tutelarsi, sarebbe opprtuno parlare anche di questo importante argomento.
Ora l'idea è molto semplice, a fronte della nostra esperienza sarebbe bello valutare se non fosse il caso di rilanciare a livello nazionale la proposta di costruzione in forma sempre staututaria non profit di un COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CLOWN DOTTORI E SOCIALI a cui possano aderire tutte le associazioni piccole locali che non hanno voce in capitolo su questi argomenti per tutelarsi difronte all'istituzionalizzazioni di questi percorsi e per effetto di tali obblighi legislativi.
Nella sostanza vi propongo di valutare la fattibilità di questa proposta per ogni vostra associazione e venire a Flumeri con idee più chiare in proposito un pò tutti noi.
Questi potrebbero essere alcuni principi e scopi fondamentali che lo statuto del
"COORDINAMENTO NAZIONALE CLOWN DOTTORI E SOCIALI" dovrebbe contenere :
A) costruire una rete "coordinamento" di associazioni minori locali che a livello di volontariato autoformando i propri associati rispondendo a quei requisiti standards minimi concordati sulla formazione, lasciando ad ognuno la libertà di sperimentare anche nuove materie formative da poi mettere in rete con le altre;
B) organizzare e coordinare manifestazioni, missione umanitarie, eventi e raduni e quanto altro utile e necessari agli scopi della costruzione di una rete nazionale di clown dottori e sociali;
C) Garantire a tutti gli associati uno standard di auto-formazione e scambi esperenziali attraverso l'istituzione di BANCA ETICA DEL TEMPO E DEL DONO DEI SAPERI;
D) garantire e tutelare l’identità di ogni singola associazioni, cooperativa, ecc. aderente al "coordinamento nazionale clown dottori e sociali" per sviluppare quelle azione di riconoscimento formativo che ogni singola associazione porta avanti in maniera volontaristica ma altamente professionale, con le controparti istituzionali, nel rispetto delle leggi di tutela in materia.
Nella sostanza un modello organizzativo non centralista ma semplicemente un associazione non profit che raccolga e coordina in rete e che sviluppi al suo interno la piena circolarità delle responsabilità e della comunicazione e quindi della stessa rappresentanza in maniera libertaria, democratica, nei confronti delle istituzioni, tutelando i diritti di ognuno, senza discriminazione alcuna di fede, di sesso, di razza e politica;
Inb virtù del punto C ogni associazione o cooperativa aderente, attraverso i singoli operatori, deve mettere a disposizione delle altre associazioni aderenti, al fine di garantire quei minimi standards di auto-formazione e di aggiornamento un minimo di "azioni gentili" per garantire la nascita della BANCA ETICA suddetta che diventa organismo organizzativo del coordinamento nazionale. Fatte salve le attività formative che potranno essere espletate nel rispetto delle singole norme statutari delle singole associazioni aderenti.
Ho messo un pò di carne a cuocere e per i vegetariani verdure in quantità...sempre alla brace. ci vediamo sabato e domenica prossima a Flumeri (AV).
Nanos
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